Art. 5.

      1. Nel primo biennio di attuazione della presente legge, con modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, è prevista una fase di sperimentazione per l'inserimento dei docenti di educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, realizzata in un numero definito di istituti comprensivi individuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione.